Piano :
Terra
Stanza :
5-6-7-8-9-11-12
Telefono:
Personale amministrativo:
Milena Zennaro, Funzionario Giudiziario
Piano: Piano terra
Stanza: 7
Email: milena.zennaro@giustizia.it
Telefono: 0425/428153
Dott.ssa Lucia Rezzini, Cancelliere esperto
Piano: Piano Terra
Stanza: 8
Email: lucia.rezzini@giustizia.it
Telefono: 0425/428245
Dott.ssa Martina Dal Bello, Assistente Giudiziario
Piano: Piano Terra
Stanza: 7
Email: martina.dalbello@giustizia.it
Telefono: 0425/428153
Dott.ssa Giuseppina Quartarone, Assistente Giudiziario
Piano: Piano Terra
Stanza: 10
Email: giuseppina.quartarone03@giustizia.it
Telefono: 0425/428250
Dott.ssa Alice Casetta, Assistente Giudiziario
Piano: 1
Stanza: 5
Email: alice.casetta@giustizia.it
Telefono: 0425/428178
Paola Zambon, Cancelliere esperto
Piano: Piano Terra
Stanza: 5
Email: paola.zambon@giustizia.it
Telefono: 0425/428178
Paola Cisotto, Operatore Giudiziario
Piano: Piano Terra
Stanza: 12
Email: paola.cisotto@giustizia.it
Telefono: 0425/428246
Orario al pubblico:
ORARIO APERTURA AL PUBBLICO Dal LUNEDI' al VENERDI'
- Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 - apertura ordinaria
- Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 - solo urgenze
Ubicazione:
Via G. Verdi n. 2 Rovigo
Attività svolte:
Informazioni utili:
Giornata di prima udienza il mercoledì.
Piano :
Via G. Verdi n. 2 Piano terra
Stanza :
4-8-9-13
Telefono:
Personale amministrativo:
Dott.ssa Mariantonietta Celiberti, Funzionario Giudiziario
Email: mariantonietta.celiberti@giustizia.it
Telefono: 0425/428171
Dott.ssa Lucia Rezzini, Cancelliere Esperto
Piano: Piano Terra
Stanza: 8
Email: lucia.rezzini@giustizia.it
Telefono: 0425/428245
Orario al pubblico:
Dal LUNEDI' al VENERDI'
- Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 - apertura ordinaria
- Dalle ore 12:00 alle ore 13:00 - solo urgenze
IMPORTANTE: il servizio asseverazioni di perizie e traduzioni viene svolto
presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Rovigo
il giovedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12 SOLO previo appuntamento
tramite il link Servizi on-line Portale Giustizia - Servicematica presente sulla
home page del sito del Tribunale.
Ubicazione:
Via G. Verdi n. 2 Rovigo
Attività svolte:
-Atti amministrativi di competenza del cancelliere:
(atti notori, asseverazioni, rinunce ed accettazioni beneficiate di eredità
registro trascrizioni privilegi ordinari e speciali, Legge Sabatini, accettazione
e rinuncia esecutori testamentari, riabilitazioni e ammortamenti)
-Albo CTU e Periti
-Registro stampa
-Gratuito patrocinio
-Ammortamenti
-Riabilitazioni protesti
Cos’è
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.
A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario:
i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);
i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)
le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).
La necessità della accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare e, per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del curatore e l'autorizzazione del Giudice tutelare
Normativa
Artt. 471-472-473 e 484 e segg. del codice civile.
Chi può richiedere
Può essere richiesta dai chiamati all’eredità e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
Dove va richiesta
Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio del deceduto.
Per il Tribunale di Rovigo:
Dott.ssa Giovanna Federica Tollardo - tel. 0425/428100 - piano terra stanza 4 (il martedì, giovedì e venerdì). Cancelliere Esperto Dott.ssa Lucia Rezzini – tel.0425/428245– piano terra stanza 8
E-mail: attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al Tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio. All’estero ci si può rivolgere all’Autorità Consolare.
Come si svolge
Per dichiarare l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario va fissato un appuntamento con la cancelleria del Tribunale, esclusivamente via email all’indirizzo attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
Per poter fissare l’appuntamento occorre la seguente documentazione:
certificato di morte in carta semplice
certificato ultima residenza del defunto (ai fini della competenza territoriale del Tribunale)
copia del codice fiscale dell’accettante e del defunto
copia del documento d’identità dell’accettante e del defunto
autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati). La documentazione va allegata in formato PDF alla email con la quale si chiede l’appuntamento. L’ufficio, dopo avere visionato i documenti e verificata la loro regolarità, fisserà la data per la redazione dell’atto, riscontrando la email ricevuta. I documenti dovranno essere, in tale sede, consegnati e/o esibiti, pena l’irricevibilità della richiesta.
Il giorno di stesura del verbale di accettazione con beneficio d’inventario:
presentare due marche da bollo da € 16,00 + Euro 11,80 pagati tramite PagoPA (necessarie per la redazione dell’atto e per la copia conforme da trasmettere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari);
effettuare il versamento bancario di € 294,00 attraverso il modello F24 da ritirare allo sportello della cancelleria
la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in cancelleria subito dopo il pagamento che dovrà inderogabilmente avvenire il giorno dell’atto.
Prima o dopo aver reso la dichiarazione al cancelliere, l’interessato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell’inventario.
Nota bene
La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne curi il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La cancelleria provvede comunque ad annotarne i dati relativi nel registro successioni.
Presso il Tribunale si svolgono solo ed unicamente le accettazioni con beneficio di inventario poichè le accettazioni pure e semplici non richiedono la trascrizione in Tribunale in quanto non espressamente previsto dalla legge.
Tempi
L’atto viene redatto il giorno dell’appuntamento.
Informazioni utili
Se il chiamato è in possesso dei beni ereditari (tutti o alcuni) e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell'erede) lo deve fare entro 3 mesi dalla morte del testatore, altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice.
L'accettazione deve invece avvenire entro i 40 giorni successivi al compimento dell’inventario.
Se il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.
Cancelleria a cui rivolgersi:
Cancelleria Volontaria Giurisdizione: - piano terra, stanza 4, tel. 0425/428100 (il martedì, giovedì e venerdì)
Per fissare un appuntamento scrivere un’e-mail a: attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
Cosa è
La rinuncia all'eredita' deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (cioe' il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto).
La rinuncia non puo' essere parziale, ne' condizionata, ne' a termine.
Normativa di riferimento
Artt. 519 e ss. c.c.
Chi può farlo
Puo' essere effettuata dai chiamati all'eredità e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.
I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.
Documentazione da produrre all'ufficio per la redazione dell'atto:
dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Modulistica)
Codice Fiscale e generalità del rinunciante e del defunto (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, luogo e data di morte e codice fiscale del defunto; nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale di chi rinuncia) da anticipare via mail (attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it).
Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e' necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare
Quanto costa
Per la redazione dell'atto:
una marca da bollo da € 16,00
versamento di € 200,00 per imposta di registro, da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello F23 che si ritira presso la Cancelleria.
Nota bene:
Presso il Tribunale di Rovigo non si effettuano revoche di rinuncia all'eredità poichè la revoca, ai sensi dell'Art. 525 CC produce gli effetti propri dell'accettazione pura e semplice che non rientra nelle competenze di codesti Uffici Giudiziari.
Cosa è
In alcuni casi particolari, la legge consente di provare determinate circostanze, stato o qualita' personali tramite una dichiarazione resa da due Testimoni avanti un pubblico ufficiale che puo' essere sia un notaio che un cancelliere.
Tale dichiarazione prende il nome di Atto Notorio e puo' essere effettuata in qualsiasi Tribunale d'Italia in quanto non sussiste alcuna competenza territoriale. I Testimoni non devono essere parenti o futuri parenti del dichiarante, tutti devono essere muniti di documenti di identita' validi e, nel caso di cittadini extracomunitari, anche di permesso di soggiorno.
Normativa di riferimento
Art. 5 R.D. n. 1366/1922, art. 1 L. n. 89/1913.
Chi può richiederlo
Ogni interessato puo' richiedere tale servizio.
Dove si richiede
- Cancelleria volontaria giurisdizione: piano terra, stanza 4 -9.
Per informazioni: - tel. 0425/428100 8 (il martedì, giovedì e venerdì).
Redazione dell'atto solo previo appuntamento, da richiedersi via mail a: attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
Come si richiede e documenti necessari
Per la redazione dell'atto occorre presentare:
1 marca da bollo da Euro 16,00
Cosa è
L’Ufficio iscrizione periodici cura il registro nel quale devono essere trascritte tutte le pubblicazioni periodiche.
Sono considerate stampe tutte le riproduzioni (caratterizzate dalla periodicita') realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.
Nessun periodico puo' essere pubblicato se non viene registrato.
Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicita' regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualita'.
Dove rivolgersi
Ubicazione ufficio: Rovigo, Via Verdi, 2 Piano Terra Stanza n. 4,
Telefono: 0425/428100 (il martedì, giovedì e venerdì)
Email: attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
Come effettuare la registrazione
Occorre depositare istanza intesa ad ottenere la registrazione utilizzando i modelli Allegato A, Allegato B, Allegato C seguendo le indicazioni contenute nell’Allegato D. (vedi modulistica).
L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.
Come effettuare le variazioni
Nel caso in cui intervengano modifiche rispetto a quanto gia' iscritto nel registro, occorre depositare istanza intesa ad ottenere l’autorizzazione alla variazione seguendo le indicazioni contenute nell’Allegato E.
Cos’è
La nomina dell’esecutore testamentario può essere fatta solo con l’atto di ultima volontà e può avvenire, ad esempio, se il testatore non ha fiducia nell’erede, soprattutto quando l’interesse di quest’ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all’eredità o l’esistenza di obiettive difficoltà nell’esecuzione delle volontà del testatore.
Con il testamento il “de cuius” può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso in cui uno o tutti non accettino, può nominare altri in loro sostituzione; può anche autorizzare l’esecutore a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.
Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
L’attività dell’esecutore testamentario è libera, personale e gratuita.
L’esecutore testamentario provvederà ad eseguire le disposizioni di ultima volontà del defunto e ad amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e consegnando all’erede, che ne faccia richiesta, quei beni che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.
Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all’eredità. Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
L'esecutore testamentario deve avere la piena capacità d'agire ed accettare (o rinunziare a) l'incarico davanti al Tribunale competente (ovvero il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto). La sua accettazione o la sua rinuncia devono essere annotate nel registro delle successioni.
L'esecutore testamentario, una volta nominato ed accettato l'incarico, ha la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'eredità, il potere e l'obbligo di amministrarla (con atti diretti a conservarla, a liquidarla e a gestirla) ed il correlato possesso dei beni ereditari.
Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, l'esecutore testamentario è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Tribunale dell'aperta successione salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore.
L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito, tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità. Sono comunque a carico dell’eredità tutte le spese fatte dall’esecutore testamentario nell’esercizio del suo ufficio.
Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare o ad accettarla col beneficio d’inventario.
Leggi
Artt. 700 e segg. del codice civile.
Chi può richiederla
L’esecutore testamentario nominato.
Dove
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella Cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte e deve essere annotata nel registro delle successioni. Si riceve previo appuntamento tramite mail all'indirizzo attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it.
Come si svolge
Documentazione richiesta (sia in caso di accettazione che di rifiuto dell’incarico):
-Estratto dell’atto di morte nel quale sia riportata l’ultima residenza in vita del defunto;
-Fotocopia del codice fiscale dell’esecutore testamentario e del defunto;
-Fotocopia del documento di identità esecutore testamentario (fronte e retro);
-Copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione del testamento olografo o attivazione di testamento pubblico;
-n° 1 marca da bollo cartacea da 16,00 euro;
-Esclusivamente in caso di accettazione dell’incarico: versamento di € 200,00 per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate, da effettuare tramite modello F23 fornito dalla Cancelleria in pari data.
Con l’accettazione l’incaricato assume l’ufficio di esecutore testamentario.
La dichiarazione di accettazione della carica non può essere sottoposta a condizione o a termine, pur tuttavia, l'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.
Ritiro della copia conforme dell’atto
Previo appuntamento da concordarsi con la Cancelleria inviando il modulo richiesta copie all’indirizzo e-mail attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it dopo circa 1 mese dalla firma dell’atto.
Bisognerò presentare allo sportello della Cancelleria:
-modulo richiesta copie in originale
-una marca da bollo da € 16,00
-ricevuta del versamento dei diritti di copia con Pagopa da € 11,80
Effetti
L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Non è prevista dalla legge la cessazione dell’ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, che il possesso dei beni ereditari non può durare per più di un anno (rinnovabile per un altro anno dall’autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità) dalla dichiarazione di accettazione.
L’ufficio di esecutore testamentario può cessare anche per altre cause: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell’esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all’incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all’esecutore. Inoltre, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.
L’esecutore è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l`eredità viene accettata.
Nota bene
L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
Cos'è
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Normativa
Art. 1524 Codice Civile
Leggi speciali in materia di finanziamenti alle imprese
Chi può richiederlo
L’interessato
Dove si richiede
Tribunale del luogo in cui è stato trascritto il contratto.
Per la sede di ROVIGO
Tribunale di Rovigo
Via Giuseppe verdi n. 2 45100 Rovigo (RO)
UFFICIO DI RIFERIMENTO
Cancelleria Volontaria Giurisdizione:
piano terra, stanza 4, tel. 0425/428100 (il martedì, giovedì e venerdì)
Per fissare un appuntamento scrivere un’e-mail
a: attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
Come si svolge
Per l’iscrizione di una riserva di proprietà o di un atto di privilegio speciale, è necessario depositare:
Doppia nota di iscrizione in bollo;
Copia conforme in bollo registrata dell’atto per il quale si chiede l’inserzione nei registri speciali (v. fac simile in MODULI) - nel caso ricorra esenzione dell’imposta di bollo, la circostanza deve essere indicata citando i relativi estremi normativi
Un originale della nota viene restituita in genere a vista al richiedente. Non sono dovuti diritti di cancelleria.
La nota di cancellazione viene rilasciata a seguito del deposito della seguente documentazione:
Richiesta di cancellazione della trascrizione in due originali in bollo.
Atto di assenso alla cancellazione della trascrizione rilasciato dal venditore.
Tale scrittura privata deve contenere l'autenticazione della firma del Legale rappresentante apposta dinnanzi ad un Notaio e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
In caso di Legge Sabatini è necessario il certificato di origine o denuncia smarrimento dello stesso.
Costi
Richiesta di iscrizione della trascrizione in due originali in bollo da € 16,00 da pagare telematicamente.
Richiesta di cancellazione della trascrizione in due originali in bollo da € 16,00 da pagare telematicamente.
Esenti da diritti di cancelleria.
NB: A partire dal 28/02/2023 tutti i pagamenti relativi alle spese di giustizia (anticipazione forfettaria, contributo unificato, diritti di copia e certificato) potranno essere accettati solo ed esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Pago PA.
(vedi home page DISPOSIZIONI PER I PAGAMENTI TELEMATICI)
La relativa ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere consegnata a mani presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione al momento del deposito del ricorso o al ritiro della copia.
INFORMAZIONI
L’eredità si acquista con l’accettazione, che può essere espressa (quando è contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (conseguente al compimento di un atto che presuppone la volontà di accettarla), pura e semplice o con beneficio di inventario.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, ma chiunque vi ha interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rinunzia. Decorso inutilmente tale termine, il chiamato perde il diritto di accettare.
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
NORME DI RIFERIMENTO
Art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Chiunque abbia interesse ad abbreviare il termine decennale per l’accettazione o rinuncia dell’eredità.
COME SI RICHIEDE
Per chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità occorre presentare istanza, sotto forma di ricorso, al Giudice del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione allegando:
• Certificato di morte e codice fiscale del defunto;
• Nota di iscrizione a ruolo;
• Contributo unificato di euro 98,00 da pagare telematicamente (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Rovigo–in alto a destra);
• Diritti di cancelleria di euro 27,00 da pagare telematicamente (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Rovigo –in alto a destra).
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Volontaria Giurisdizione - Successioni
Per informazioni o chiarimenti
e-mail: attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
Referente: Funzionario Giudiziario Dott.ssa Mariantonietta Celiberti
CANCELLERIA CUI RIVOLGERSI
Cancelleria Volontaria Giurisdizione: Funzionario Giudiziario dr.ssa Mariantonietta Celiberti - piano terra, stanza 13, tel. 0425/428171
Per fissare un appuntamento scrivere un’e-mail a: attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
COSA E'
Se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.
Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata.
Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice.
Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina.
Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 528 e ss. c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO
L'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per chiedere l'apertura della procedura di eredità giacente occorrono:
- ricorso al Giudice delle successioni e relativa nota di iscrizione a ruolo;
- certificato di morte;
- certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredità entro il 6° grado;
- ricevuta versamento contributo unificato e diritti di cancelleria.
QUANTO COSTA
- Contributo unificato di € 98,00 da versare telematicamente mediante portale PST Giustizia PagoPa;
- Marca da bollo da € 27,00 da versare telematicamente mediante portale PST Giustizia PagoPa.
- N.B. potrebbe essere posto a carico del ricorrente il fondo spese del curatore.
POSSIBILITA' DI IMPUGNAZIONE
Si
CANCELLERIA CUI RIVOLGERSI
Cancelleria Volontaria Giurisdizione: Funzionario Giudiziario dr.ssa Mariantonietta Celiberti - piano terra, stanza 13, tel. 0425/428171
Per fissare un appuntamento per il deposito dell’istanza scrivere un’e-mail a: attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
COSA E'
Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relative sia ai beni mobili (entro 5 anni dall'accettazione) sia agli immobili caduti in successione.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 493 c.c. e 747 c.p.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per l'autorizzazione a vendere beni di eredita accettate con beneficio di inventario, è necessario:
- ricorso al Giudice della successione e relativa nota iscrizione;
- ricevuta versamento contributo unificato e diritti di cancelleria;
- copia dell'accettazione con beneficio d'inventario;
- copia dell'inventario;
- copia della dichiarazione di successione (immobili);
- perizia giurata (immobili).
Se l'autorizzazione è richiesta per minori/interdetti/inabilitati o soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, è necessaria la copia conforme del previo parere del Giudice Tutelare qualora il Giudice Tutelare territorialmente competente (residenza del minore ecc.) sia diverso da quello di Rovigo (esempio: minore residente a Bologna previo parere del Giudice Tutelare di Bologna).
QUANTO COSTA
- Contributo unificato di € 98,00 da versare telematicamente mediante portale PST Giustizia PagoPa;
- Marca da bollo da € 27,00 da versare telematicamente mediante portale PST Giustizia PagoPa.
POSSIBILITA' DI IMPUGNAZIONE
Si
CANCELLERIA A CUI RIVOLGERSI
Cancelleria Volontaria Giurisdizione: Funzionario Giudiziario dr.ssa Mariantonietta Celiberti - piano terra, stanza 13, tel. 0425/428171
Per fissare un appuntamento per il deposito dell’istanza scrivere un’e-mail a: attisuccessori.tribunale.rovigo@giustizia.it
COS'E'
Quando il contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza è scaduto e l’utente non ha restituito la chiave, la banca, dopo aver intimato l’intestatario “anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento”, e decorsi sei mesi dalla data di intimazione, può chiedere al Tribunale l’autorizzazione ad aprire la cassetta.
Allo stesso modo, la banca procede quando ritenga che le cose immesse nella cassetta “possano costituire pericolo di qualsiasi genere” o “possano arrecare un danno, pregiudizio o disturbo” agli altri utenti del servizio o quando il cassettista ritardi o non paghi il canone dovuto.
NORMATIVA
art. 1841 c.c
COME SI RICHIEDE
Con ricorso diretto al Tribunale.
Occorre allegare:
- copia del contratto di locazione della cassetta di sicurezza;
- prova della comunicazione all’intestatario (es. raccomandata con ricevuta di ritorno);
- nota d’iscrizione a ruolo;
- ricevuta versamento contributo unificato e diritti di cancelleria;
Il Tribunale autorizza l’apertura forzata e nomina il notaio che vi deve assistere e redigere l’inventario.
Il Tribunale può autorizzare la Banca ricorrente a trattenere l’eventuale somma rinvenuta fino alla concorrenza del proprio credito e a depositare il residuo su libretto di risparmio fruttifero intestato al cassettista. Può disporre che gli eventuali altri oggetti rinvenuti vengano sigillati e conservati presso la Banca stessa in deposito in custodia intestato al predetto cassettista, pure venduti - anche in parte - per soddisfare i crediti della Banca.
QUANTO COSTA
- Contributo unificato di € 98,00 da versare telematicamente mediante portale PST Giustizia PagoPa;
- Marca da bollo da € 27,00 da versare telematicamente mediante portale PST Giustizia PagoPa.
INOLTRE
Casi in cui - secondo la dottrina - si deve procedere ad apertura forzata:
- il recesso unilaterale della banca quando il cassettista non restituisca la chiave;
- il rifiuto da parte di un cointestatario con uso congiunto di cooperare all’apertura della cassetta;
- la morte dell’utente qualora non si trovi la chiave;
- l’interesse di un terzo a ritirare nella cassetta cose di sua proprietà;
- la perquisizione o il sequestro ordinati dal giudice penale;
- il fallimento dell’utente;
- l’esecuzione forzata sul contratto della cassetta.
CANCELLERIA A CUI RIVOLGERSI
Cancelleria Volontaria Giurisdizione: Funzionario Giudiziario dr.ssa Mariantonietta Celiberti - piano terra, stanza 13, tel. 0425/428171
COSA SONO
Nell’art. 2, lett. p), CCII il legislatore definisce le misure protettive come quelle “misure temporanee, richieste dal debitore, per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare fin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza”.
L’effetto delle misure protettive decorre a partire da quando il debitore dichiara di volersene avvalere (art. 17, comma 1, secondo periodo; art. 54, comma 1, CCII): il dies a quo coincide con il momento della pubblicazione nel registro delle imprese dell’accettazione dell’esperto.
L’efficacia di queste misure è comunque provvisoria, perché soggetta a successiva conferma da parte del giudice.
Nel confermare le misure protettive, il giudice è tenuto a stabilirne la durata, che può estendersi fino ad un massimo di quattro mesi (come impone l’art. 6, comma 6, Dir. 1023/2019) salvo proroghe e impregiudicata l’eventualità di una revoca.
COME SI RICHIEDE
Con ricorso diretto al Tribunale.
Allegare:
Istanza nomina esperto;
Accettazione esperto;
Istanza per attivazione misure protettive;
Pubblicazione istanza nel registro delle imprese;
Elenco dei crediti dei fornitori e delle banche con individuazione dei primi dieci per ammontare;
Progetto di piano di risanamento e delle iniziative che si intende adottare;
Dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;
Bilanci degli ultimi tre esercizi;
Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso.
QUANTO COSTA
- Contributo unificato di € 98,00 da versare telematicamente mediante portale PST Giustizia PagoPa;
- Marca da bollo da € 27,00 da versare telematicamente mediante portale PST Giustizia PagoPa.
DOVE
Cancelleria Volontaria giurisdizione
Piano terra, stanza 13
Telefono: 0425/428171
COS' E'
L’ultimo domicilio del de cuius (defunto) determina la competenza in materia di successione. Il
Tribunale di Rovigo, pertanto, è competente quando il domicilio era stabilito in uno dei comuni del
Circondario del Tribunale di Rovigo.
L'inventario è un atto finalizzato a documentare una certa situazione economico‐patrimoniale con
riferimento ad un momento o ad una determinata situazione. Affinché l'accettazione dell'eredità con
beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni
del defunto e dell'erede) è necessario che la stessa sia preceduta o seguita dall'inventario nelle forme
e nei termini prescritti dalla legge. Le dichiarazioni e le attestazioni risultanti sono caratterizzate da
valore probatorio e possono essere contestate unicamente con la proposizione della querela di falso.
La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei
beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.
L'inventario dell'eredità successivo all'accettazione può essere redatto da un notaio o dal cancelliere
del Tribunale competente (cioè il Tribunale di riferimento dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre
mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si è nel
possesso dei beni. L'inventario dell'eredità precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da
un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Inventario dell'eredità successivo all'accettazione (art. 484 c.c., 494 c.c. e 769 c.p.c.)
Inventario dell'eredità precedente all'accettazione (art. 485 c.c. e 487 c.c.).
CHI LO PUO' RICHIEDERE
Un erede.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Funzionario Giudiziario Dott.ssa Mariantonietta Celiberti
COSA OCCORRE
Per chiedere la nomina del notaio/cancelliere che rediga l'inventario, è necessario presentare:
-Ricorso al Giudice delle successioni con relativa nota di iscrizione;
-Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione e recapiti delle persone che devono
assistere all'inventario ai sensi degli artt.771 e 772 c.p.c., che può essere effettuata o in Comune o in
cancelleria all'atto della presentazione del ricorso;
-Copia dell’accettazione beneficiata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di
erede o copia del testamento nel caso di erede testamentario quando l'inventario precede
l'accettazione.
NB. Se le persone che devono assistere all'inventario non hanno residenza e domicilio in uno dei
comuni del circondario del Tribunale di Rovigo è obbligatorio chiedere la nomina di un notaio che le
rappresenta.
NB. Nel ricorso devono essere presenti i recapiti (telefono e indirizzo e-mail) del ricorrente.
NB. IL MODULO DA COMPILARE PER L'ISTANZA E IL QUESTIONARIO SONO ALLEGATI IN BASSO
QUANTO COSTA
-Ricevuta del pagamento telematico di € 98.00 con causale "contributo unificato";
(Non è dovuto il contributo unificato se l’inventario è redatto nell’interesse esclusivo di un minore,
un interdetto, un inabilitato).
-Ricevuta del pagamento telematico di € 27.00, con causale "diritti di cancelleria"
Il verbale di inventario è soggetto al bollo da € 16,00 che dovrà essere
consegnata al cancelliere incaricato prima della firma del verbale.
Il verbale di inventario è soggetto al pagamento in pari data dell'imposta di registro di € 200,00
tramite modello F23 che verrà consegnato dalla cancelleria al termine della redazione dell’atto.
N.B. La copia del verbale può essere richiesta SOLO dopo che l’atto è stato registrato presso l’Agenzia
delle Entrate (tempistiche di circa 30 giorni).
Si precisa che se emergono ulteriori attività o passività successivamente alla redazione dell’inventario
sarà necessario procedere ad integrazione con gli ulteriori costi di bollo e di registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate.
Cancelleria cui rivolgersi
Cancelleria Volontaria Giurisdizione: Funzionario Giudiziario Dott.ssa Mariantonietta Celiberti, tel. 0425/428171,
Email: volontariagiurisdizione.tribunale.rovigo@giustizia.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico: Dal LUNEDI' al VENERDI'
Cos'è
L'ammortamento dei titoli di credito
Il legittimo portatore di alcuni titoli di credito (es. assegni bancari e circolari, libretti/polizze, cambiali e azioni) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, puo' rivolgersi al Presidente del Tribunale per ottenere un provvedimento che dichiari l’inefficacia del titolo smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Il provvedimento del Presidente (denominato ammortamento) pertanto autorizza il rilascio di duplicato del titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto.
Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortizzato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione.
L’assegno bancario, l’assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola “NON TRASFERIBILE” non sono soggetti alla procedura di ammortamento.
Come si richiede
Istanza corredata di:
CONTRIBUTO UNIFICATO: € 98,00 (pagamento telematico PagoPA)
DIRITTI DI NOTIFICA: € 27,00 (pagamento telematico PagoPA)
DIRITTI DI COPIA (fino a 4 pagine): € 11,80 (pagamento telematico PagoPA) € 35,80 (pagamento telematico PagoPA)
COPIA DELLA DENUNCIA fatta agli organi competenti.
Particolari requisiti
Può richiederlo chi ha smarrito un libretto o un certificato di deposito al portatore o ha subito il furto dello stesso.
Fattispecie titoli di credito:
Ammortamento di assegni bancari e circolari
Ammortamento di cambiali e vaglia cambiari
Ammortamento di libretti/certificati di deposito/polizze
Ammortamento di assegni bancari e circolari
Cosa è
Il legittimo portatore di un assegno (e cioe': il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, puo' rivolgersi al Presidente del Tribunale dove l'assegno e' pagabile, o al Presidente del Tribunale dove e' residente chi presenta l'istanza, per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto.
Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione. L'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" non sono soggetti alla procedura di ammortamento.
Normativa di riferimento
Art. 69 e ss R.D. 21/12/33 n. 1736.
Chi può richiederlo
Il prenditore o ultimo giratario dell'assegno, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente.
Assistenza di un difensore
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Come si richiede e documenti necessari
Per ottenere l'ammortamento dell'assegno bancario/circolare occorrono:
ricorso al Presidente del Tribunale (modulo ammortamento assegni) e relativa nota d'iscrizione;
contributo unificato di € 98,00 (pagamento telematico PagoPA)
marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico PagoPA)
denuncia all'autorita' Polizia e/o Carabinieri, ecc. (da presentare anche all'istituto emittente).
Dove si richiede
Cancelleria Volontaria Giurisdizione: piano terra, stanza 13 piano terra.
Quanto costa
Contributo unificato di € 98,00 (pagamento telematico PagoPA)
Marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico PagoPA)
Tempi
Da 15 giorni a 1 mese.
Possibilità di impugnazione
SI
Note
Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta una opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.
Ammortamento di cambiali e vaglia cambiari
Cosa è
Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario che ne abbia perso la disponibilita' a causa di furto, smarrimento o distruzione (ossia: il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto e il beneficiario) puo' fare istanza al Presidente del Tribunale dove la cambiale/vaglia cambiario e' pagabile o al Presidente del Tribunale dove e' residente l'istante per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia della cambiale e/o vaglia smarriti, distrutti o sottratti e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Anche il debitore puo' richiedere l'ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria la smarrisce o, se la stessa e' distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell'ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, se la cambiale e' gia' scaduta, o dalla data di scadenza della stessa se tale data e' successiva a quella di pubblicazione.
Normativa di riferimento:
Art. 89 R.D. 5/12/33 n. 1699.
Chi può richiederlo
Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario (cioe': il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto e il beneficiario). Anche il debitore puo' richiedere l'ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria, la smarrisce o se la stessa e' distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell'ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari.
Assistenza di un difensore
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Come si richiede e documenti necessari
Per ottenere l'ammortamento della cambiale e/o vaglia cambiario occorrono:
ricorso al Presidente del Tribunale (modulo ammortamento cambiali pagate; modulo ammortamento cambiali non pagate) e relativa nota d'iscrizione;
contributo unificato di € 98,00 (pagamento telematico PagoPA)
marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico PagoPA)
denuncia all'autorita' di Polizia e/o Carabinieri, ecc.
Dove si richiede
Cancelleria Volontaria Giurisdizione: piano terra, stanza 13 piano terra.
Quanto costa
Contributo unificato di € 98,00 (pagamento telematico PagoPA)
Marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico PagoPA)
Possibilità di impugnazione
SI
Note
Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta un'opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato di "non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.
Ammortamento di libretti/certificati di deposito/polizze
Cosa è
Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (ossia il beneficiario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto), che ne abbia persa la disponibilita' a seguito di furto, smarrimento o distruzione, puo' fare istanza al Presidente del Tribunale dove il libretto/certificato di deposito/polizza e' pagabile.
Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione obbligatoria per il libretto/certificato di deposito/polizza di importo superiore a € 25.622,00) o dalla data di affissione nei locali dell'Istituto emittente (quando il libretto/certificato di deposito/polizza e' di importo inferiore a € 25.622,00 e pertanto non sussiste 'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Normativa di riferimento:
Art. 6 Legge 948/1951.
Chi può richiederlo
Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (e cioe': il beneficiario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto).
Assistenza di un difensore
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Come si richiede e documenti necessari
Per ottenere l'ammortamento del libretto/certificato di deposito/polizza occorrono:
ricorso al Presidente del Tribunale (modulo ammortamento libretti/certificati di deposito/polizze) e relativa nota d'iscrizione;
contributo unificato di € 98,00 (pagamento telematico PagoPA)
marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico PagoPA)
denuncia all'autorita' di Polizia e/o Carabinieri.
Da precisare che una copia del ricorso depositato e della denuncia devono essere presentati all'Istituto emittente, con richiesta allo stesso che inoltri al Presidente del Tribunale la comunicazione riservata che confermi i dati e gli importi indicati nel ricorso, senza i quali il Presidente del Tribunale non concede l'ammortamento.
Dove si richiede
Cancelleria Volontaria Giurisdizione: piano terra, stanza 13 piano terra.
Quanto costa
contributo unificato di € 98,00 (pagamento telematico PagoPA)
marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico PagoPA)
Possibilità di impugnazione
SI
Note
Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta un'opposizione, il ricorrente deve richiedere all'ufficio Ruolo Generale un certificato "di non opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall'Istituto emittente.
Cosa è
Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o altro titolo cambiario; l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.
Normativa di riferimento:
Ex art. 17 legge n. 108/1996.
Chi può richiederlo
Ogni residente nel circondario del Tribunale di Rovigo che abbia subito un protesto di assegno o di cambiale puo' ottenere la riabilitazione se:
ha pagato l'importo indicato sulla cambiale o assegno, le spese del protesto e gli interessi legali;
e' passato un anno dalla data del protesto senza aver subito altri protesti.
Assistenza di un difensore
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Come si richiede e documenti necessari
Per ottenere la riabilitazione a seguito di un protesto elevato negli ultimi cinque anni e pertanto risultante dalla visura camerale, è necessario produrre:
istanza in carta semplice, indirizzata al Presidente del Tribunale, tendente ad ottenere la riabilitazione; (vedi modulo allegato " (il ricorrente deve qualificarsi compiutamente nel ricorso, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza attuale, recapito telefonico);
fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;
gli originali dei titoli protestati unitamente all’atto di protesto (allegato al titolo);
visura aggiornata dei protesti con data non anteriore a un mese dal deposito dell'istanza.
NOTA BENE
Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società. Si deve indicare la ragione o denominazione sociale completa e non abbreviata (es. snc ACME di Rossi Luigi e C., e non solo snc ACME) e produrre visura camerale della società;
se nella visura risultano omonimie (protesti levati a carico di una persona con lo stesso nome e cognome, ma diversa dal richiedente), solo nel caso in cui non compaiano né codice fiscale né dati di nascita deve essere prodotto un certificato di residenza storico, che sarà confrontato con i dati risultanti dalla visura per escludere protesti non pertinenti.
Senza la suddetta documentazione, l’istanza non può essere accolta.
Se si è smarrito il titolo protestato:
qualora il richiedente non sia in grado di produrre gli originali dei titoli, è sufficiente la produzione della fotocopia degli stessi e dell’atto di protesto (da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto);
oppure:
dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione (art. 38, 47 e 76 D.P.R. 445/2000) delle ragioni per le quali non dispone dell’originale;
dichiarazione del beneficiario (da produrre in originale con firma autenticata) il quale si qualifica compiutamente (generalità complete; in caso di società o ente, esatta e completa ragione o denominazione, con indicazione delle generalità della persona fisica di chi firma quale legale rappresentante) e dichiara di aver ricevuto il pagamento, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell’importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiario diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento (deve apparire ben chiara e certa la riferibilità del pagamento allo specifico assegno o alla specifica cambiale, quale risultante dal bollettino dei protesti);
oppure:
solo per gli assegni, certificato originale (non fotocopia) della banca che attesta l’avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell’assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero…, tratto sulla banca…, protestato in data…, dell’importo di…)
NOTA BENE: Quanto ai protesti dei titoli che non compaiono nel certificato camerale in quanto elevati da oltre cinque anni e non più pubblicati dalla C.C.I.A.A. non può farsi luogo alla riabilitazione, in quanto il Presidente ignora il numero degli stessi e se sono stati tutti pagati.
Modalità di deposito
per i soggetti assistiti da difensore, obbligo di deposito telematico (SICID volontaria giurisdizione - codice iscrizione a ruolo: 400511);
per i soggetti non assistiti da difensore, deposito dell’istanza in carta semplice, completa dei documenti sopra indicati, in uno dei seguenti modi:
in cancelleria, da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, previa prenotazione telefonica dell’appuntamento al n. 0425/428171;
per posta, ordinaria o raccomandata, indirizzata a: Tribunale Di Rovigo – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Via Verdi 2 – 45100 Rovigo.
Per informazioni
Funzionario Giudiziario dr.ssa Mariantonietta Celiberti, tel. 0425/428171
scrivere un’e-mail a: volontariagiurisdizione.tribunale.rovigo@giustizia.it
Quanto costa
marca da bollo da € 27,00 (pagamento telematico PagoPA)
contributo unificato di € 98,00 (pagamento telematico PagoPA)
Possibilità di impugnazione
Il protestato può proporre opposizione innanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 150/2011
COS'E'
L'imprenditore fallito può richiedere, entro un anno dal decreto con cui si dichiara concluso il fallimento della società, che i creditori insoddisfatti non agiscano più nei suoi confronti per il soddisfacimento dei crediti residui.
NORMATIVA
Artt.142, 143 e 144 L.Fall. come modificati dal D.Lgs.169/07
DOVE
Presso Tribunale di Rovigo - Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Contatti
0425/428171 da lunedì al venerdì 9:00 – 12:00
volontariagiurisdizione.tribunale.rovigo@giustizia.it
COME SI SVOLGE
Condizioni per ottenere l’esdebitazione in caso di fallimento
La persona fisica sottoposta a fallimento (il beneficio, dunque, non può essere richiesto dalle società fallite) è ammesso al beneficio della esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (cioè i titolari di crediti che si sono insinuati o avrebbero potuto insinuarsi nella procedura), alle seguenti condizioni, che debbono concorrere:
-avere cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
-non avere in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
-non avere violato gli obblighi di comunicazione al curatore della corrispondenza pervenuta e riguardante rapporti giuridici compresi nella procedura;
-non avere beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
-non avere distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
-non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;
-avvenuto soddisfacimento, per effetto della procedura, di almeno una parte non trascurabile (valutazione che dovrà essere effettuata dal Tribunale: cfr. Cass., ss.uu., 18/11/2011 n. 24215) dei crediti insinuati nella procedura stessa.
DOCUMENTI PER IL RICORSO:
-Istanza e relativa nota di iscrizione a ruolo;
-Sentenza di fallimento;
-Decreto di chiusura del Fallimento;
-Certificato casellario giudiziale (generale);
-Certificato carichi pendenti;
COSTI
-Contributo unificato di € 98.00 con pagamento telematico PagoPa;
-Diritti forfettizzati di cancelleria di € 27,00 con pagamento telematico PagoPa;
- Euro 200,00 per tassa di registrazione presso Agenzia delle Entrate
NOTA BENE
Si ricorda che restano comunque esclusi dall’esdebitazione:
-gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
-i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Piano :
Via G. Verdi n. 2 piano terra
Stanza :
13
Telefono:
Personale amministrativo:
Dott.ssa Giovanna Rizzo, Cancelliere esperto
Piano: Piano terra
Stanza: 13
Email: volontariagiurisdizione.tribunale.rovigo@giustizia.it
Pec: volgiurisdizione.tribunale.rovigo@giustiziacert.it
Telefono: 0425/428171
Dott.ssa Ilaria Gazerro, Assistente Giudiziario
Piano: Piano terra
Stanza: 13
Email: volontariagiurisdizione.tribunale.rovigo@giustizia.it
Pec: volgiurisdizione.tribunale.rovigo@giustiziacert.it
Telefono: 0425/428171
Giuseppina Altieri, Operatore Giudiziario
Piano: Piano terra
Stanza: 13
Email: volontariagiurisdizione.tribunale.rovigo@giustizia.it
Pec: volgiurisdizione.tribunale.rovigo@giustiziacert.it
Telefono: 0425/428171
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì PREVIO APPUNTAMENTO:
-dalle ore 9:00 alle ore 12:00
-dalle ore 12:00 alle ore 13:00 SOLO URGENZE
Ubicazione:
Via G. Verdi n. 2 Rovigo
Attività svolte:
-Amministrazione di sostegno
-Straordinaria amministrazione in favore di minori
-Tutele - Curatele
-Rilascio documento espatrio
-Trattamento sanitario obbligatorio
Con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, entrata in vigore il 18.3.2004, è stata istituita la figura dell'Amministratore di sostegno. Questa nuova figura nel codice civile, costituisce una profonda innovazione istituzionale, sociale e culturale in tema di tutela dei diritti e della dignità della persona e un efficace strumento per la protezione delle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia necessaria all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Nel passato la protezione prevista riguardava solo i casi estremi di chi viveva in condizioni di abituale e totale incapacità e consisteva nell'interdizione o nell'inabilitazione.
I potenziali beneficiari di questo istituto e gli elementi che costituiscono il senso di innovazione rispetto agli strumenti tradizionali di tutela sono i seguenti:
la persona deve avere un'infermità o una menomazione (fisica o psichica) tale da impedirle il provvedere autonomamente ai propri interessi (nesso causale);
a differenza dell'interdizione, prevista solo per abituale infermità di mente, per la prima volta la protezione giuridica viene estesa potenzialmente anche a coloro che hanno una menomazione fisica;
l'impossibilità può essere parziale, ossia circoscritta anche ad un solo atto della vita quotidiana;
l'impossibilità può essere anche temporanea, circoscritta ad un periodo particolare in cui la persona ha bisogno di essere affiancata per alcuni atti.
Le tipologie di soggetti che nella vita di tutti i giorni si possono trovare nelle condizioni sopra descritte sono:
persone molto semplici che non sanno spendere bene le loro risorse e vengono raggirate;
persone che vivono in condizioni di isolamento sociale e di deterioramento abitativo che bisogna rimuovere, destinando in modo specifico delle loro risorse alle esigenze di cura;
persone deboli che sono incapaci di fare valere i propri diritti (ottenimento di pensioni o indennità di accompagnamento, riscossione di affitti, accettazione delle eredità o ricerca dei beni ereditati presso le banche per evitare che i relativi diritti siano lasciati cadere in prescrizione, ecc...);
persone deboli mentali o fragili psicologicamente che hanno bisogno che qualcuno stia loro accanto con funzioni terapeutiche e di aiuto a fare e a gestirsi;
persone con sofferenza psichica che hanno bisogno di un'organizzazione delle cure alla propria persona attraverso una presenza integratrice, che spesso è sufficiente per evitare l'istituzionalizzazione;
persone con disturbi della personalità o con comportamenti disordinati;
persone in condizioni di salute precarie per le quali appare necessario attribuire responsabilità di cura ai parenti, per esempio ad uno dei figli;
alcoldipendenti che indirizzano in prevalenza al bere le risorse, non sono capaci di gestirsi e conducono una vita disordinata;
tossicodipendenti;
persone senza fissa dimora a cui quasi mai nessuno pensa.
I soggetti legittimati a proporre ricorso per l'amministrazione di sostegno, sono:
lo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato;
il pubblico ministero;
i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente coinvolti nella cura e assistenza nella persona;
parenti entro il quarto grado (ascendenti, zii, cugini primi, ecc..);
il coniuge dell'incapace;
i conviventi stabili dell'incapace;
gli affini entro il secondo grado (il coniuge di un genitore o di un nonno), i cognati, i generi, le nuore);
il tutore e il curatore (insieme alla richiesta di revoca dell'interdizione o inabilitazione);
i responsabili dei servizi sociali e sanitari direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.
Nel ricorso bisogna indicare:
le generalità di chi fa il ricorso ed il suo rapporto con colui che ha bisogno dell'Amministratore di Sostegno (fratello, madre, nipote, coniuge, ecc...);
le generalità del soggetto beneficiario con indicazione della residenza e il luogo dove egli si trovi;
il nome ed il recapito dei parenti stretti (coniuge, figli, fratelli, genitori);
le ragioni della richiesta, i bisogni della persona beneficiaria, le sue patologie (con eventuale documentazione sanitaria);
situazione patrimoniale e reddituale della persona beneficiaria;
il nominativo e il recapito del soggetto che si indica come Amministratore di Sostegno.
La richiesta di nomina dell'Amministratore di Sostegno va fatta in carta libera (anche senza un avvocato), pagando una marca da bollo di € 27,00 da pagare telematicamente su portale PagoPA al link https://pst.giustizia.it/PST/ mediante deposito del ricorso nella cancelleria del giudice tutelare del Tribunale competente.
Il giudice tutelare fissa con decreto l'udienza in cui verrà esaminata la situazione del soggetto per il quale si richiede l'Amministratore di Sostegno. All'udienza dovranno essere presenti la persona interessata, il ricorrente e tutti coloro le cui informazioni siano ritenute utili. Essendo l'audizione della persona beneficiaria obbligatoria, il giudice tutelare è tenuto, ove occorra, ad effettuare l'esame presso la dimora del beneficiario (previa specifica certificazione medica, da allegarsi al ricorso, che attesti l'intrasportabilità del medesimo).
All’udienza fissata il giudice tutelare esaminerà la persona e richiederà tutti gli accertamenti (sia dal punto di vista medico che di quello sociale, relazionale e dell’autonomia residua) che riterrà utili per conoscere il soggetto e ciò di cui ha bisogno.
Completata l’istruttoria il giudice tutelare entro sessanta giorni dal deposito del ricorso emetterà il decreto motivato ed immediatamente esecutivo, di nomina dell’Amministratore di Sostegno.
L’incarico dell’amministratore è gratuito e la durata può essere a tempo determinato o indeterminato a seconda della natura dei bisogni del beneficiario.
L’Amministratore di Sostegno svolgerà il suo compito dando conto, con relazione periodica o con rendicontazione annuale, al giudice tutelare del suo operato (deposito rendiconto via mail all'indirizzo: rendiconti.tribunale.rovigo@giustizia.it)
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’Amministratore di Sostegno e può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Inoltre conserva intatta la propria sovranità, i suoi diritti, la sua capacità di agire.
Atti di straordinaria amministrazione a favore di minori e/o genitori
COSA E'
I genitori o gli esercenti la potestà sui figli minori non possono assumere iniziative di natura patrimoniale per i minori se non a seguito di apposita istanza proposta al Giudice Tutelare competente (ovvero innanzi al Giudice ove il minore risiede).
I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono:
accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario;
rinuncia all'eredita' pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente;
accettazione di un legato;
riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore;
autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore;
autorizzazione al passaggio di proprietà di un autoveicolo ereditato dal minore, (per la vendita dell'autoveicolo ereditato dal minore, il Giudice Tutelare esprime solo parere, il ricorso andrà successivamente depositato alla cancelleria volontaria giurisdizione
autorizzazione ad incassare polizza assicurativa a favore del minore;
autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore;
autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente;
autorizzazione ad accettare una donazione fatta ad minore;
autorizzazione ad acquistare o vendere bene immobile in nome e per conto del minore.
N.B: la riscossione dell'indennità di frequenza e/o accompagnamento per i figli minori non necessitano dell'autorizzazione del Giudice.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 320 cod. civ.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
La nomina di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
I documenti necessari per corredare l'istanza sono indicati nella modulistica. Il Giudice può autorizzare l'istanza così come proposta dalle parti o rigettarla in quanto, valutato l'interesse per il minore, non ritiene vantaggiosa l'istanza. A volte può sospendere la richiesta in attesa della produzione di ulteriore documentazione.
Marca da bollo da € 27,00 da pagare telematicamente su portale PagoPA al link https://pst.giustizia.it/PST/ per la presentazione dell'istanza, e successive marche per la richiesta della copia conforme o della copia libera, che saranno indicate dalla cancelleria al momento del deposito.
Cosa è
ll genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore, deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente per ottenere l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per se stesso o per il figlio minore.
Il Giudice competente e' quello del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero, e' competente l'autorità' consolare del paese di residenza. Tale autorizzazione e' necessaria sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale o in caso di tutela del minore.
Normativa di riferimento
Art. 3 lett. A-B Legge n. 1185/1967 e successive modifiche.
Chi può richiederlo
il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore.
Assistenza di un difensore
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
Come si richiede e documenti necessari
Il genitore puo' rivolgersi al Giudice con istanza in carta semplice, allegando verbale di separazione o sentenza di divorzio, ogni documentazione da cui risulti l'impossibilita' di acquisire il consenso dell'altro genitore e autocertificazione dello stato di famiglia attuale. In caso di minore affidato ai servizi sociali, ma collocato presso il genitore, serve l'assenso scritto del Comune.
In relazione ai motivi di urgenza è assolutamente indispensabile precisare la causa che ha impedito di richiedere il consenso dell'altro coniuge e di presentare il ricorso in tempi utili, con ampio anticipo rispetto alla data prevista per la partenza (non è sufficiente la semplice indicazione della prossima data di partenza). In mancanza di dimostrazione dell'urgenza il ricorso verrà esaminato secondo i criteri ordinari di trattazione (fissazione udienza, con notifica del ricorso e del decreto all'altro genitore a cura della parte ricorrente).
Le istanze o i ricorsi devono essere depositati con modalità telematica, oppure, se la parte non necessita dell'assistenza tecnica di un difensore e ha facoltà di proporli personalmente, con le seguenti modalità:
-presentandosi allo sportello ubicato presso il Tribunale di Rovigo, Via G. Verdi n. 2 piano terra, stanza 13 previa fissaione appuntamento al numero 0425/428171, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì;
-inviando il ricorso o l'istanza in originale, con l'indicazione del numero telefonico, tramite servizio postale con raccomandata A/R all''indirizzo CANCELLERIA del GIUDICE TUTELARE, TRIBUNALE di ROVIGO, Via G. Verdi n.2;
Si invitano gli utenti a segnalare particolari motivi di urgenza al momento del deposito dell'istanza.
Si avvisano gli utenti che, in base a quanto previsto dall'art. 192 d.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 13 lettera e d.lgs. 149/2022, a partire dal 1° gennaio 2023 (comma 1-quinqiues) il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario deve essere corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, virgola 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui all d.lgs.7 marzo 2005, n. 82.
Dal 28 febbraio 2023 è obbligatorio il pagamento telematico anche del diritto di copia e certificato, secondo quanto previsto dall'art. 196 d.P.R 115/2002 https://pst.giustizia.it/PST/
Le cancellerie non potranno accettare forme di pagamento diverse da quelle previste nella normativa.
Per il pagamento si invitano gli utenti a utilizzare i seguente link della piattaforma Giustizia PST
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp
https://www.pagopa.gov.it
Si avvisano, altresì, i cittadini dei comuni di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella e Canda che è attivo dal 13 febbraio 2023 lo Sportello di Prossimità presso il comune di Badia Polesine.
Piano :
2 - Palazzo Paoli via G.Mazzini 1
Stanza :
19
Telefono:
Personale amministrativo:
Dott.ssa Cinzia Ugatti, Cancelliere esperto
Piano: 2 - Palazzo Paoli via G.Mazzini 1
Stanza: 19
Email: cinzia.ugatti@giustizia.it
Telefono: 0425/203318
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Ubicazione:
Via G. Mazzini n. 1 Rovigo
Attività svolte:
- Iscrizione a ruolo dei procedimenti afferenti i processi di lavoro, assistenza e previdenza obbligatoria, pubblico impiego.
- Iscrizione e aggiornamento dei dati nell’applicativo SICID;
- Controllo sul pagamento del contributo unificato;
- Controllo delle dichiarazioni di esenzione dal pagamento del contributo unificato per motivi di reddito;
- Gestione delle attività conseguenti all’ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato;
- Pubblicazione decreti ingiuntivi e provvedimenti definitori;
- Attività preparatoria delle udienze e successivi adempimenti;
- Rilascio copie e certificati.
Piano :
1 per esecuzioni mobiliari, 2 per esecuzioni immobiliari - Palazzo Paoli via G.Mazzini 1
Stanza :
11 - 12 - 21 - 22
Personale amministrativo:
Dott.ssa Marianna Andretto, Funzionario Giudiziario
Piano: 2 - Palazzo Paoli via G.Mazzini 1
Stanza: 21
Email: marianna.andretto@giustizia.it
Telefono: 0425/203329
Monica Mesin, Assistente Giudiziario
Piano: 2 - Palazzo Paoli via G.Mazzini 1
Stanza: 22
Email: monica.mesin@giustizia.it
Telefono: 0425/203331
Dott.ssa Elena Paglialonga, Assistente Giudiziario
Piano: 1 - Palazzo Paoli via G. Mazzini 1
Stanza: 11
Email: elena.paglialonga@giustizia.it
Telefono: 0425/203319
Dott.ssa Elena Macarone, Assistente Amministrativo
Piano: 1 - Palazzo Paoli via G. Mazzini 1
Stanza: 11
Email: elena.macarone@giustizia.it
Telefono: 0425/203319
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Solo per atti urgenti dalle 12:00 alle 13:00.
Ubicazione:
Via G. Mazzini n. 1 Rovigo
Esecuzioni Mobiliari:
- Iscrizione al ruolo procedure esecutive (es. esecuzioni mobiliari presso il debitore e presso terzi,
ricorsi per esecuzioni di obblighi del fare e non fare, ricorsi ex. Art. 610 c.p.c.)
- Registrazione e aggiornamento dei dati dell'applicativo SIECIC;
Ricezione delle istanze di vendita e della relativa documentazione;
- Controllo sul pagamento del contributo unificato;
- Rilascio copie e certificati;
- Operazioni connesse alle vendite giudiziarie immobiliari e mobiliari;
- Gestione delle attività conseguenti all'ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato;
- Emissione degli ordini di pagamento;
Informazioni utili:
- Le istanze ai sensi dell' Art. 482 c.p.c. per esecuzioni mobiliari vanno depositate presso cancelleria V.G. (sede principale Via Verdi n°2, piano terra);
- Le prime udienze per i pignoramenti presso terzi si tengono il mercoledì e devono essere obbligatoriamente prenotate sull'apposito portale al link https://rovigo-avvocati-gestionale.astalegale.net/webapp/login.aspx
N.B.: E' NECESSARIO PROVVEDERE ALLA PRENOTAZIONE DELL' UDIENZA SIA PER I PIGNORAMENTI C/O TERZI CON ATTO DI CITAZIONE CHE PER I RICORSI EX ART 492 BIS CPC
- Per la riscossione delle somme assegnate dal Giudice https://gestionale.astalegale.net . Occorre depositare istanza nel fascicolo telematico con indicazione della modalità di pagamento scelta (bonifico o assegno)
Esecuzioni Immobiliari:
- Aste giudiziarie;
- Conversioni, riparti, deleghe ai Commercialisti, Notai, Avvocati;
- Decreti di trasferimento;
- Istanze di vendita;
- Deposito doc. ex art. 567 cpc;
- Deposito atti di intervento;
- Deposito elaborati esperti stimatori;
- Deposito atti di rinuncia / desistenza;
- Istanze cancellazione procedura archiviate.