Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.
Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.
Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
COS'E' IL GRATUITO PATROCINIO:
Al fine di essere rappresentata in giudizio nell'ambito di un procedimento penale, sia per agire, che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello stato, purchè le sue pretese non risultino manifestatamente infondate.
CHI PUO' ESSERE AMMESSO
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01.
Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia.
Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato a euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto solo del reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiede l'ammissione al patrocinio a sepese dello stato:
. i cittadini italiani;
. gli stranieri e gli apolidi residenti nello stato;
. l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso del reato, il danneggiato che intendono costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
. colui che (offesso del reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato.
VALIDITA' DELL'AMMISSIONE
L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
Nella fase di esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.
Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestatamente infondate) l'ammissione al patrocinio a spese dello stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.
ESCLUSIONE DEL PATROCINIO IN AMBITO PENALE
Il patrocinio a spese dello stato è escluso:
nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte;
se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso, invece, nei procedimenti relativi a contravvenzioni);
per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
DOVE SI PRESENTA LA RICHIESTA
La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
COME SI PRESENTA LA RICHIESTA
La domanda dovrà essere presentata:
personalmente dall'interessato il quale dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla già sottoscritta, con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 comma 2 d.p.r. 445/2000 richiamato dall'art. 78 del d.p.r. 115/2002);
dal difensore , che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive nonché indicare in modo chiaro ed univoco la domiciliazione.
La presentazione dell'istanza può avvenire attraverso i seguenti canali:
a mezzo raccomandata A/R
tramite PEC
mediante deposito presso la cancelleria corredata dei necessari allegati, di seguito elencati analiticamente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
la richiesta di ammissione al patrocinio;
l'indicazione del processo cui si fa riferimento ai fini dell'ammissione al beneficio
le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
l'attestazione dei redditi precepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione), tenuto conto che non fa fede il reddito risultante dall'attestazione ISEE;
l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) l'istanza deve essere corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente, relativa ai redditi prodotti all'estero di cui all'art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002, che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda oppure dalla richiesta di rilascio di certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero di cui all'art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002, rimasta inevasa nel termine di 30 giorni e sostituita ex art. 94 comma 2 D.P.R. n. 115/2002 da autocertificazione attestante l'assenza di redditi all'estero.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domicilare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).In caso di reddito zero, l'istanza deve essere corredalle primarie esigenze di vita.
L'assenza dta della documentazione riguardante le modalità attraverso le quali il richiedente riesce a far fronte ai condizioni ostative ai sensi dell'art. 76 comma 4 bis (condanne per i reati di cui agli articoli 416 bis c.p., 291 quater del TU di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74 comma 1 del TU di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo e 91 del D.P.R. n. 115/2002 (condanne relative a reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto o se il richiedente è assistito da più di un difensore.
DECISIONE DEL GIUDICE
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
può dichiarare l'istanza inammissibile;
può accogliere l'istanza
può respingere l'istanza
può chiedere l'integrazione di documenti all'istanza
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni cas, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione del beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
COSA PRODUCE L'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalla legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
COSA SI PUO' FARE SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.
In particolare,in caso di rigetto l'interessato o il difensore possono formulare opposizione (entro 20 giorni dalla notificazione) presso la cancelleria del Contenzioso Civile che effettuata la registrazione, riscuote i diritti dovuti (contributo unificato secondo gli scaglioni di legge e marca da bollo di euro 27) per legge, trasmette l'opposizione al Presidente il quale decide con provvedimento che verrà poi comunicato alle parti.
L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
La legge n. 287/51 prescrive che ogni anno dispari i sindaci dei comuni del circondario invitino con pubbliche affissioni tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti a chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi.
I requisiti sono:
la cittadinanza italiana;
la buona condotta morale – sarebbero ad esempio ostativi gravi precedenti penali;
un’età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
un diploma di scuola media di primo grado (per la corte d’assise di appello è richiesto il diploma di scuola media di II grado).
Non possono far parte della Corte d’Assise i magistrati, i funzionari dell’ordine giudiziario in servizio, i membri delle forze armate e di qualsiasi organo della polizia, i ministri di culto o i religiosi di qualsiasi congregazione.
Sono inoltre dispensati dall’ufficio di giudice popolare per la durata della carica i ministri ed i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, i Commissari delle regioni, i componenti degli organi delle regioni previsti dall’art. 121 Cost. ed infine i Prefetti delle province.
Detto questo, una parte non piccola dei nominativi presenti negli elenchi predisposti dai comuni viene iscritta d’ufficio, sulla base del semplice possesso dei requisiti. Ciò si rende necessario al fine di integrare numericamente le esigue richieste su base volontaria.
Le liste sono trasmesse al Tribunale: questo provvede a verificare il concorso delle condizioni richieste dalla legge e ritrasmette gli albi ai comuni, per la pubblicazione nell’albo pretorio.
Ogni cittadino maggiorenne può presentare reclamo alla cancelleria del tribunale contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Dopo di che gli albi diventano permanenti.
Ogni trimestre dalle liste dei comuni vengono estratti alcuni nominativi (di solito 50) tra i quali verranno individuati i 6 giudici popolari ordinari e i 2 supplenti o aggiunti per la sessione di riferimento.
Tutti gli estratti vengono convocati, anche oralmente e non oltre il quinto giorno successivo, dalla forza pubblica (art. 25 L. cit.). I convocati non possono addurre giustificazioni generiche, ma hanno il dovere di presentarsi nel giorno previsto, salvo certificato medico dell’Asl o altre gravi e comprovate ragioni giustificative.
Nel corso dell’udienza di convocazione, il presidente della corte d’assise, dopo aver valutato le dette giustificazioni, provvede a dispensare coloro che risultano impediti in base alla legge.
Quindi, in ordine di estrazione, chiama a prestare servizio tanti giudici popolari quanti ne occorrono per comporre il collegio d’assise, avendo comunque cura di valorizzare la volontà dei convocati.
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio: chi, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo può essere condannato al pagamento di un’ammenda ed alle spese dell’eventuale rinvio del dibattimento, salve restando le più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto costituisca reato.
L’incarico formalmente dura tre mesi, ma una volta iniziato un processo è necessario che la corte lo porti a termine nella sua composizione originale: quindi l’impegno potrebbe rivelarsi più lungo, come più breve dei tre mesi previsti.
Coloro che abbiano prestato servizio in una sessione di assise non possono essere chiamati a esercitare le loro funzioni nella rimanente parte del biennio.
Al fine di ottenere il rilascio di autorizzazione al colloquio in carcere è necessario depositare in Cancelleria l'apposita modulistica allegando copia del documento di identità. (v. sezione moduli)
La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso e' sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilita' reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonche' le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facolta' di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volonta' di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice puo' sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.